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LEGGI e NORME: CINTURE, LUCI, PNEUMATICI e Club (ASI)
IN CASO DI CONTRAVVENZIONE PER IGNORANZA DELLE LEGGI SOTTO DESCRITTE (da parte della forze dell'ordine) si ha il diritto di compilare la parte dedicata alle dichiarazioni del trasgressore scrivendo:
"nonostante dichiaravo ( o esibivo) certificazione dell'iscrizione della moto al Registro Storico gli Agenti operanti hanno proceduto alla contestazione dell'infrazione mostrando di disconoscere totalmente la norme citata dell'art. 153 del C.d.S."".
Poi con copia del verbale e documentazione del veicolo si può contestare la contravvenzione direttamente negli uffici deleganti con i diretti superiori o chi conosce più approfonditamente la materia.
CINTURE PER AUTO STORICHE
Circolare Ministero Trasporti sui dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1. (23/06/00)
Come già comunicatovi precedentemente il Dipartimento dei Trasporti Terrestri ribadisce con circolare del 22.6.2000 (pubblicata di seguito) l'obbligatorietà dei dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.
In essa si conferma che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori; per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15.6.1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate o nella Direttiva relativa agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE), ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n° 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture", entrato in vigore in Italia il 15.6.1976 (circolare D.G. n° 76/77 del 9.12.1977.
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre Segreteria Tecnica
CIRCOLARE N. B53/2000/MOT
Prot. n. 0604/UT27/CG(C)
Roma, 22 giugno 2000
OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della Strada ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione dei dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada, debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del Codice della Strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2, del Codice della Strada espressi nella circolare D.C. IV n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76/77 del 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
Si intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 152/88 del 30 settembre 1988 e n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
Dott. Ing. Ciro Esposito
tratto da
CINTURE BAMBINI
Circa il trasporto di bambini sul sedile posteriore di autovetture prive di cinture di sicurezza, dunque senza la possibilità di fare uso di sistemi di ritenuta, ai sensi dell'art.172 c.d.s. tale trasporto è lecito, a condizione che i bambini abbiano raggiunto i tre anni di età, pertanto i bambini possono prendere posto sul sedile posteriore della automobile, mentre potranno utilizzare quello anteriore lato passeggero solo al raggiungimento della statura di cm 150.
AUTO STORICHE ESENZIONE LUCI ACCESE DIURNO
(Legge 1 agosto 2003 n° 214, art. 3, comma 6, lettera A)
Testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214
Definizione di auto e moto storiche:
Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, (ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,) e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro.
Questo il testo ufficiale: "Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati". (Legge 1 agosto 2003 n° 214, art. 3, comma 6, lettera A).
I PNEUMATICI
Con le norme cuna nc-053-05 del marzo 1996 vengono omologate dal mtmc le misure gomme obsolete dell'epoca 155r15 e 165r15 alle 165/80r15. si possono inoltre omologare le gomme 195/60r15 previa presentazione del nulla osta atecnico del costruttore sui modelli dal 1968 in poi.
Questa è la tabella di comparazione delle sigle dei pneumatici:
1949 to 1964 |
1965 to 1970 |
1970 to 1980 | 1960 - On | 1980 - On | ||||
NUMERIC | ALPHA NUMERIC* | EURO-METRIC | P-METRIC | EURO-METRIC or P-METRIC | ||||
"90-" to "80"-series | 78- to 50-series | "82"-series | 80-, 75-series | 70-series | 65-series | 60-series | 50-series | |
5.20-10 | 145R10 | 165/70R10 | ||||||
5.20-12 | 145R12 | P145/80R12 | 165/70R12 | |||||
5.60-12 | 6.00-12 | 155R12 | P155/80R12 | |||||
165/65R13 | ||||||||
145R13 | ||||||||
155R13 | P155/80R13 | 175/70R13 | 195/60R13 | 215/50R13 | ||||
5.60-13 | 6.00-13 | A | 165R13 | P165/80R13 | 185/70R13 | 205/60R13 | ||
6.50-13 | B | 175R13 | P175/80R13 | |||||
C | P185/80R13 | |||||||
7.00-13 | D | 185R13 | ||||||
195R13 | ||||||||
5.60-14 | 6.00-14 | 145R14 | 175/65R14 | |||||
6.00-14 | 6.45-14 | 155R14 | 175/70R14 | 185/65R14 | ||||
B | 165R14 | P175/75R14 | 185/70R14 | 195/65R14 | 205/60R14 | |||
6.50-14 | 6.95-14 | C | 175R14 | P185/75R14 | 195/70R14 | 215/60R14 | ||
D | ||||||||
7.00-14 | 7.35-14 | E | 185R14 | P195/75R14 | 205/70R14 | 225/60R14 | 245/50R14 | |
7.50-14 | 7.75-14 | F | 195R14 | P205/75R14 | 215/70R14 | 235/60R14 | ||
8.00-14 | 8.25-14 | G | 205R14 | P215/75R14 | 225/70R14 | 245/60R14 | 265/50R14 | |
8.50-14 | 8.55-14 | H | 215R14 | P225/75R14 | ||||
9.00-14 | J | 225R14 | ||||||
9.50-14 | L | |||||||
5.60-15 | A | 155R15 | P155/80R15 | 185/65R15 | 195/60R15 | |||
6.00-15 | B | 165R15 | P165/80R15 | 185/70R15 | 195/65R15 | 205/60R15 | 225/50R15 | |
6.50-15 | 6.85-15 | C | 175R15 | 195/70R15 | 205/65R15 | 215/60R15 | ||
D | ||||||||
7.35-15 | E | 185R15 | P195/75R15 | 205/70R15 | 215/65R15 | 225/60R15 | ||
6.70-15 | 7.75-15 | F | 195R15 | P205/75R15 | 215/70R15 | 235/60R15 | ||
8.15-15 | ||||||||
7.10-15 | G | 205R15 | P215/75R15 | 225/70R15 | 235/65R15 | 245/60R15 | 265/50R15 | |
8.25-15 | ||||||||
8.45-15 | ||||||||
7.60-15 | H | 215R15 | P225/75R15 | 235/70R15 | 255/60R15 | 275/50R15 | ||
8.55-15 | ||||||||
8.00-15 | 8.85-15 | J | 225R15 | P225/75R15 | 235/70R15 | 265/60R15 | ||
8.20-15 | 9.00-15 | K | ||||||
9.15-15 | L | 235R15 | P235/75R15 | 255/70R15 | 275/60R15 | 295/50R15 | ||
N | ||||||||
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