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LEGGI e NORME per i veicoli di interesse storico
Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
AUTO STORICHE ESENZIONE LUCI ACCESE DIURNO
(Legge 1 agosto 2003 n° 214, art. 3, comma 6, lettera A)
Testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214
Definizione di auto e moto storiche:
Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, (ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,) e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro.
Questo il testo ufficiale: "Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati". (Legge 1 agosto 2003 n° 214, art. 3, comma 6, lettera A).
2018 REGIONE LOMBARDIA : Misure di limitazione per migliorare la qualità dell'aria
Nel semestre invernale, come ogni anno, sono in vigore le misure strutturali permanenti finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria. In particolare sono in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti. Le limitazioni sono state disposte con le dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14, 7095/17 e dalla recente d.G.R. n.449/18 che ha approvato l’aggiornamento del PRIA, Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'ARIA.
Alle limitazioni strutturali e permanenti si aggiungono le misure temporanee a livello locale al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in atmosfera.
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AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL ED EURO 1 E 2 DIESEL
A seguito delle nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel. Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore:
nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia.
Sono esclusi dal fermo della circolazione:
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Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (1)
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335 se si tratta di autoveicoli, o da euro 41 a euro 168 se si tratta di motoveicoli.
(1) Comma sostituito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
IN CASO DI CONTRAVVENZIONE PER IGNORANZA DELLE LEGGI SOPRA DESCRITTE (da parte della forze dell'ordine) si ha il diritto di compilare la parte dedicata alle dichiarazioni del trasgressore scrivendo:
"nonostante dichiaravo ( o esibivo) certificazione dell'iscrizione della moto al Registro Storico gli Agenti operanti hanno proceduto alla contestazione dell'infrazione mostrando di disconoscere totalmente la norme citata dell'art. 153 del C.d.S."".
Poi con copia del verbale e documentazione del veicolo si può contestare la contravvenzione direttamente negli uffici deleganti con i diretti superiori o chi conosce più approfonditamente la materia.
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